Che ognuno avrà il futuro che si conquisterà.

Gianni Rodari

Il semestre bianco del Presidente Mattarella

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Sergio Mattarella

Dal 3 agosto è cominciato per Sergio Mattarella il semestre bianco. In questa fase che conclude il suo mandato settennale, il Presidente della Repubblica, in base a quanto stabilito nella nostra Carta fondamentale, non potrà sciogliere le Camere, esercitando così quello che è uno dei suoi poteri più forti. Un principio, sancito dai padri costituzionali per evitare che un capo di stato autoritario potesse in tal modo pilotare la formazione di un parlamento a lui favorevole per ottenere un secondo mandato.

L’articolo 88 della Costituzione recita testualmente: “Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura”.

La seconda parte venne aggiunta con modifica costituzionale il 4 novembre 1991 per evitare quello che venne chiamato “ingorgo istituzionale” e che si sarebbe potuto verificare l’anno successivo.  Il semestre bianco del Presidente della Repubblica Francesco Cossiga coincise infatti con la fine naturale della legislatura. E se l’articolo non fosse stato emendato il capo di stato non avrebbe potuto sciogliere le Camere perchè anche il suo mandato era in scadenza e queste, a loro volta, non avrebbero potuto eleggere un nuovo Presidente della Repubblica senza violare il disposto dell’art. 85 che stabilisce: Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Nel semestre bianco tuttavia il Presidente continua a detenere altri importanti poteri istituzionali, come ha tenuto a ricordare lo stesso Mattarella in una comunicazione inviata i presidenti delle Camere e al primo ministro. In caso di crisi di governo, pur non potendo sciogliere il parlamento, spetta sempre a lui la possibilità di nominare un nuovo premier, come quella di nominare i ministri su proposta del presidente del Consiglio. Il capo dello Stato può inoltre continuare a firmare disegni di legge e decreti, rinviare alle Camere una legge approvata; inviare messaggi alle Camere; ratificare trattati internazionali; e infine può dimettersi anticipatamente. Lo fece Cossiga nel 1992 nell’Italia travolta da Tangentopoli.

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