Sogni, promesse volano... Ma poi cosa accadrà?

Gianni Rodari

L’opinione dell’Idv. Tre modifiche dell’Idv. Tre modifiche per l’Italicum

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I senatori dell’Idv  Alessandra Bencini, Maurizio Romani e Francesco Molinari hanno presentato una proposta di legge di modifica dell’Italicum.L’obiettivo del ddl e’ quello di preservare  il diritto dei cittadini a scegliere il vincitore delle elezioni il giorno del voto”. Ad annunciarlo  il segretario nazionale dell’Italia deiValori di Ignazio Messina, segretario nazionale dell’idv.  “In sostanza – dice Messina- si chiede di reintrodurre  la possibilità di concorrere al premio di maggioranza anche tramite coalizioni di liste. La seconda modifica  introduce un’unica soglia di sbarramento al 2% per l’accesso delle liste all’assegnazione dei seggi e la terza è quella che prevede il “ripescaggio” della migliore lista perdente (sotto al 2%) nelle coalizioni che abbiano raggiunto la soglia del dieci per cento.”

La legge n. 52  approvata il 6 maggio 215 e nota come Italicum, così denominanel 2014 a Matteo Renzi, suo principale promotore, prevede un sistema un sistema proporzionale a rrezione maggioritaria, con premio di maggioranza, soglia di sbarramento e 100 collegi plurinominali con capilista “bloccati”. Essa disciplina l’elezione della sola Camera dei Deputati a decorrere dal 1º luglio 2016 e sostituisce la precedente legge elettorale del 2005, modificata dalla Corte Costituzionale  con un giudizio di illegittimità costituzionale nel dicembre 2013.

Ecco nei dettagli

  • premio di maggioranza di 340 seggi (54%) alla lista (non più alla coalizione) in grado di raggiungere il 40% dei voti (non più il 37) al primo turno;
  • ballottaggio tra le due liste più votate se nessuna dovesse raggiungere la soglia del 40%, senza possibilità di apparentamento tra liste. Il vincitore ottiene 340 seggi (non più 321);
  • soglia di sbarramento unica al 3% su base nazionale per tutti i partiti, non essendo più previste le coalizioni;
  • suddivisione del territorio nazionale in 100 collegi plurinominali, da designare con un decreto legislativo che il governo è delegato a varare entro due mesi dall’entrata in vigore della legge;
  • designazione di un capolista “bloccato” in ogni collegio da parte di ciascun partito, con possibilità per i capilista di candidarsi in massimo 10 collegi;
  • possibilità per gli elettori di esprimere sulla scheda elettorale due preferenze “di genere” (obbligatoriamente l’una di sesso diverso dall’altra, pena la nullità della seconda preferenza) da scegliere tra le liste di candidati presentate;
  • per favorire l’alternanza di genere, l’obbligo di designare capilista dello stesso sesso per non più del 60% dei collegi nella stessa circoscrizione (regione) e di compilare le liste seguendo l’alternanza uomo-donna.

I collegi elettorali per la Camera dei deputati, tutti plurinominali fatta eccezione per la Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano

Come precisato sopra, alla lista che raggiunge almeno il 40% dei voti al primo turno o che vince al ballottaggio vengono automaticamente assegnati i 340 seggi derivanti dal premio di maggioranza, mentre i 277 seggi restanti (si escludono infatti quello della Valle d’Aosta e i 12 della circoscrizione Estero) vengono ripartiti fra le altre liste che superano lo sbarramento; questi ultimi seggi vengono ripartiti con metodo proporzionale, precisamente secondo il Metodo Hare-Niemeyer dei quozienti interi e dei più alti resti: i seggi vengono assegnati proiettando le percentuali ottenute dai partiti a livello nazionale sui 100 collegi (i seggi assegnati da ognuno di essi variano da un minimo di 3 a un massimo di 9.

In Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano l’assegnazione dei loro seggi avviene sulla base di nove collegi uninominali (rispettivamente, uno, quattro e quattro collegi) e pertanto non è applicato il metodo proporzionale. I voti espressi in questi collegi sono tuttavia computati nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ai fini della determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e della determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale (in funzione del premio di maggioranza). Secondo la legge elettorale previgente, invece, il sistema dei collegi uninominali era previsto solo per la Valle d’Aosta e non era computato né ai fini dello sbarramento, né ai fini della determinazione del premio di maggioranza.

Inoltre, data la forte connessione con la legge di revisione costituzionale che prevedrebbe l’abolizione del bicameralismo perfetto, nel testo dell’Italicum fu inserita una clausola di salvaguardia che posticipava l’applicazione delle sue disposizioni a decorrere dal 1º luglio 2016, data per la quale il governo prevedeva che la riforma della Costituzione in discussione in Parlamento avrebbe terminato il suo iter e il Senato non sarebbe stato più direttamente elettivo. Fino all’emanazione di nuove norme, invece, per l’elezione dell’assemblea di Palazzo Madama si applicheranno le disposizioni del Consultellum.

 

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