Il guaio del nostro tempo è che il futuro non è più quello di una volta.

Paul Valéry

Cyberbullismo, i limiti e le criticità della nuova legge

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La nuova legge approvata il 17 maggio dalla Camera dei Deputati, che introduce una specifica disciplina a tutela dei minori per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, pur se apprezzabile nei suoi contenuti ed obiettivi di carattere generale, presenta, tuttavia, alcuni elementi di criticità legati prioritariamente ai seguenti aspetti:
– la definizione di cyberbullismo prevede la puntuale identificazione delle varie fattispecie mediante le quali si manifesta la condotta penalmente rilevante. Alcune di dette fattispecie sono rappresentate con una formulazione non del tutto chiara. Infatti se è di facile comprensione ricondurre nel cyberbullismo “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica”, risulta invece ricca di dubbi interpretativi la fattispecie relativa alla “diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.
– sotto il profilo penalistico, viste sia la complessità e l’articolazione delle diverse fattispecie che caratterizzano il cyberbullismo a danno dei minori sia la forte rilevanza sociale della preoccupante diffusione di tale fenomeno criminale, sarebbe stato preferibile introdurre, da parte del nostro Legislatore, una nuova figura di reato di “bullismo e cyberbullismo” con l’aggravante di tale reato laddove commesso a danno dei minori. Nella nuova legge è invece prevista una semplice disciplina di raccordo con i reati di diffamazione e di minaccia, con l’illecito di ingiuria (reato depenalizzato) nonché con il reato relativo al trattamento illecito dei dati;
– è previsto un mero ruolo passivo del gestore del sito internet nel ricevere dal minore di età superiore agli anni 14 e dai suoi genitori l’istanza di oscuramento, rimozione e blocco di qualsiasi dato personale del minore. Viste le competenze tecnologiche ed operative del gestore del sito internet ed in generale degli operatori di rete, il nostro Legislatore avrebbe potuto assegnare a tali soggetti una puntuale responsabilità giuridica nel controllo e monitoraggio sulla rete di propria competenza dei rischi di fattispecie di cyberbullismo da segnalare tempestivamente alla Polizia postale e delle comunicazioni.
E’ da augurarsi che “il tavolo tecnico per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo” da istituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri possa approfondire anche gli aspetti sopra evidenziati nell’ottica di una adeguata valutazione delle misure più opportune sotto il profilo istituzionale, che, nel prevedere il necessario coinvolgimento degli operatori di rete, siano in grado di perseguire i più ambiziosi obiettivi di efficace contrasto e concreta prevenzione del cyberbullismo a danno dei minori.

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